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Sez. 3, Sentenza n. 4564 del 22/05/1997 (Rv. 504608 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO | Natura - Effetto Negoziale - Condizione - Natura simulata - Verifica - Disciplina.
Stato
decisa il 1997-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504608-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO

La promessa di pagamento e la ricognizione di debito, in quanto atti giuridici unilaterali aventi contenuto patrimoniale rivolti ad un soggetto determinato, caratterizzati dall'astrazione processuale della "causa debendi", hanno effetto negoziale quando sono indirizzati alla persona del creditore e sono pertanto soggetti a verifica della loro natura simulata ai sensi dell'art. 1414 comma terzo cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1988

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)