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Sez. 3, Sentenza n. 130 del 09/01/1998 (Rv. 511395 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO | Ricognizione di debito - Natura di negozio unilaterale recettizio - Dichiarazione alla persona del creditore - Necessità - Atto interno della PA - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/511395-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO

La ricognizione di debito ha natura di negozio unilaterale recettizio, sicché il suo effetto - che si traduce nell'astrazione processuale della "causa debendi" - si verifica solo se la dichiarazione negoziale sia indirizzata alla persona del creditore. Consegue che non può attribuirsi efficacia di ricognizione di debito ad un atto interno della P.A., consistente in una delibera che, peraltro, non integra un atto negoziale perfetto ed efficace, come tale produttivo di obbligazioni per l'ente, in difetto di una manifestazione di volontà dell'organo abilitato a rappresentare l'ente (nella specie trattavasi di una delibera del comitato di gestione di una USL).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1334 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1988

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)