Sez. 5, Sentenza n. 43989 del 15/10/2009 Cc. (dep. 17/11/2009) Rv. 245094 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - PROCEDIMENTO | Provvedimento finale - Impugnabilità - Esclusione - Fondamento.
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - PROCEDIMENTO
È inoppugnabile l'ordinanza che decide sull'istanza di correzione di errore materiale, sia in ragione del principio di tassatività delle impugnazioni, sia perché il richiamo, contenuto nell'art. 130, comma secondo, cod. proc. pen., alla necessità che il giudice provveda a norma dell'art. 127 stesso codice, è da intendere solo nel senso che devono essere osservate le forme stabilite in quest'ultima disposizione, non già che possa anche essere impugnato il provvedimento che definisce la procedura in questione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)