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Sez. 1, Sentenza n. 23176 del 08/05/2002 Cc. (dep. 17/06/2002) Rv. 221655 - 01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - PROCEDIMENTO | Provvedimento finale - Impugnabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-05-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/221655-01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - PROCEDIMENTO

È inoppugnabile l'ordinanza che decide su istanza di correzione di errore materiale, sia in virtù del principio di tassatività delle impugnazioni, non essendo espressamente previsto avverso di essa alcun mezzo di impugnazione, sia perché il richiamo, contenuto nell'art. 130, comma 2, cod. proc. pen., alla necessità che il giudice provveda a norma dell'art. 127 stesso codice, è da intendere solo nel senso che vanno osservate le forme stabilite in quest'ultima disposizione, non già che possa anche essere impugnato il provvedimento che definisce la procedura in questione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 130

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)