Sez. 3, Sentenza n. 11612 del 04/12/1990 (Rv. 470017 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITÀ - IN GENERE - DELL'AVVOCATO VERSO IL PROPRIO CLIENTE - CONFIGURABILITÀ - LIMITI - FATTISPECIE.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITÀ - IN GENERE - DELL'AVVOCATO VERSO IL PROPRIO CLIENTE - CONFIGURABILITÀ - LIMITI - FATTISPECIE.*
In applicazione dei principi dettati dall'art. 2236 e 1176, secondo comma, cod. civ. l'avvocato deve considerarsi responsabile verso il suo cliente in caso di incuria e di ignoranza di Disposizioni di legge e in genere nei casi in cui per negligenza od imperizia compromette il buon esito del giudizio, mentre nei casi di interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la responsabilità dell'avvocato medesimo nei confronti del suo cliente a meno di dolo o colpa grave (nella fattispecie, la Corte suprema ha confermato la decisione con cui è stata ritenuta la responsabilità di un avvocato verso il cliente, per avere - tra l'altro - trattenuto immotivatamente la documentazione fornitagli dal cliente precludendo a questo ultimo la possibilità di ricorso all'autorità giudiziaria, senza - inoltre - alcun avviso circa l'eventualità di prescrizione del diritto da azionare).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 2236
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)