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Sez. 2, Sentenza n. 10068 del 18/11/1996 (Rv. 500602 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITÀ - IN GENERE | Dell'avvocato verso il proprio cliente - Configurabilità - Incuria ed ignoranza di disposizioni di legge - Sussistenza - Interpretazione di legge o risoluzione di questioni opinabili - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 1996-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500602-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITÀ - IN GENERE

La responsabilità del professionista per i danni causati nell'esercizio della sua attività postula la violazione dei doveri inerenti al suo svolgimento, tra i quali quello di diligenza che va a sua volta valutato con riguardo alla natura dell'attività. In particolare, in rapporto alla professione di avvocato, deve considerarsi responsabile verso il cliente il professionista in caso di incuria e di ignoranza di disposizioni di legge e, in genere, nei casi in cui per negligenza ed imperizia, comprometta il buon esito del giudizio, dovendosi invece ritenere esclusa la detta responsabilità, a meno di dolo o colpa grave, solo nel caso di interpretazioni di legge o di risoluzione di questioni opinabili.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 2236

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)