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Sez. 1, Sentenza n. 4469 del 19/10/1977 (Rv. 388077 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - CONTENZIOSO - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - IN GENERE - DIVISIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETA - RELATIVA IMPOSTA - DECISIONE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE (SEZIONE VALUTAZIONE) - AZIONE GIUDIZIARIA DI UN SOLO DEI CONDIVIDENTI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - POTERI DI INDAGINE DEL GIUDICE - ESTENSIONE - SENTENZA - EFFICACIA - LIMITI SOGGETTIVI.*
Stato
decisa il 1977-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388077-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - CONTENZIOSO - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - IN GENERE - DIVISIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETA - RELATIVA IMPOSTA - DECISIONE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE (SEZIONE VALUTAZIONE) - AZIONE GIUDIZIARIA DI UN SOLO DEI CONDIVIDENTI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - POTERI DI INDAGINE DEL GIUDICE - ESTENSIONE - SENTENZA - EFFICACIA - LIMITI SOGGETTIVI.*

Il principio in base al quale la coobbligazione nel debito d'imposta, in quanto regolata dalle norme generali sulla solidarieta, non impedisce la possibilita di instaurazione del rapporto processuale nei confronti di uno od alcuni dei condebitori, senza necessita di integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri, non soffre deroga per il caso d'imposta di registro su atto di divisione, di cui all'art 48 del RD 30 dicembre 1923 n 3269, ancorche si verta in fase d'impugnazione avverso pronuncia della Sezione valutazione della commissione provinciale, proposta dal singolo obbligato davanti all'autorita giudiziaria, a norma dell'art 29 del RDL 7 agosto 1936 n 1639. Le peculiarita di detta imposta, infatti, se, da una parte, impongono al giudice adito di indagare non solo sul valore della quota assegnata al debitore impugnante, ma anche sul valore dell'intero compendio da dividere, e, quindi, di statuire sulla legittimita o meno della complessiva pronuncia della commissione provinciale, non determinano, d'altra parte, l'inscindibilita dei rapporti fra il fisco ed i singoli debitori, con la conseguenza che la decisione di quel giudice, anche se necessariamente estesa all'intera tassa, puo e deve essere emessa nei confronti e con effetti limitati al contribuente ricorrente, mentre gli altri condebitori, che abbiano partecipato al processo tributario solo davanti alle commissioni, rimangono soggetti al passaggio in giudicato delle relative pronunce, senza possibilita di opporne all'amministrazione finanziaria l'eventuale favorevole riforma conseguita da detto ricorrente. (V 40/73, mass n 361787).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1306, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 48, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 93 CORTE COST., Regio Decr. Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 20 CORTE COST., Regio Decr. Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 21 CORTE COST., Regio Decr. Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)