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Sez. 5, Sentenza n. 11497 del 22/09/1998 Ud. (dep. 04/11/1998) Rv. 211624 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE | Frode comunitaria - Differenza nella previsione legislativa - Differenti ipotesi - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-09-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211624-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE

Per i fatti anteriori alla modifica introdotta con l'art. 73 legge 19 febbraio 1992, n. 142 il reato di frode comunitaria (art. 2 legge 898/1986) ha carattere sussidiario (e non speciale) rispetto a quello di truffa aggravata. Ne deriva che esso è configurabile solo quando il soggetto si sia limitato all'esposizione di dati e notizie falsi, e non anche quando alle false dichiarazioni si accompagnino artifici e/o raggiri di altra natura, che integrano, invece, il delitto di truffa aggravata. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto che il certificato veterinario allegato alle varie domande degli istanti, attestante falsamente l'esistenza del gregge ovvero di capi ovi-caprini in numero superiore a quello reale, lungi dal costituire la mera esposizione di dati e notizie falsi, secondo il dettato dell'art. 2 legge n. 898/1986, rappresentasse l'artificio connotante la condotta nel reato di truffa).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Legge 23/12/1986 num. 898 art. 2 CORTE COST., Legge 19/02/1992 num. 142 art. 73 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)