Sez. U, Sentenza n. 2780 del 24/01/1996 Ud. (dep. 15/03/1996) Rv. 203969 - 01
Reati contro il patrimonio - Delitti - Truffa - Circostanze aggravanti - In genere | Frode comunitaria - Ha carattere sussidiario rispetto alla truffa in danno della CEE o dell'AIMA - Conseguenze - Fattispecie.
Reati contro il patrimonio - Delitti - Truffa - Circostanze aggravanti - In genere
Per i fatti anteriori alla modifica introdotta con l'art. 73 della legge 19 febbraio 1992 n. 142, il reato di frode comunitaria, previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1986 n. 898, ha carattere sussidiario rispetto a quello di truffa aggravata. Ne consegue che esso è configurabile solo quando il soggetto si sia limitato semplicemente all'esportazione di dati e notizie falsi, e non anche quando alle false dichiarazioni si accompagnino artifici e/o raggiri di altra natura, che integrano, invece, il delitto di truffa aggravata. (Nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha affermato che la fattispecie di cui al citato art. 2, menzionando soltanto l'esposizione di dati falsi senza aggiungere "o altri artifizi o raggiri", rivela chiaramente che la norma, nel vastissimo ventaglio di possibili artifizi e raggiri, ha enucleato quello di gravità minore, rappresentato dalla semplice "esposizione di dati e notizie falsi" e soltanto a tale condotta, non accompagnata da ulteriori "mali zie" dirette all'induzione in errore del soggetto passivo, ha inteso collegare conseguenze più favorevoli in termini sanzionatori di quelle previste per il delitto di truffa). (Conf. Corte cost. 10 febbraio 1994 n. 25).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Legge 23/12/1986 num. 898 art. 2 CORTE COST., Legge 19/02/1992 num. 142 art. 73 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)