Sez. 2, Sentenza n. 6494 del 27/07/1987 (Rv. 454766 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - IMPUGNAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - AMMISSIBILITÀ.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - IMPUGNAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - AMMISSIBILITÀ.*
L'ordinanza di liquidazione delle spese, dei diritti e degli onorari di avvocato e procuratore attraverso lo speciale procedimento di cui agli artt. 28 e 29 della legge 13 giugno 1942 n. 794, è suscettibile di ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 costit., trattandosi di un provvedimento di natura decisoria definitiva contro il quale non è previsto dall'ordinamento nessuno specifico mezzo d'impugnazione. (V 4168/83, mass n 429113).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)