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Sez. 2, Sentenza n. 4168 del 17/06/1983 (Rv. 429113 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO - PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO - NATURA - ORDINANZA - APPELLABILITÀ - ESCLUSIONE - SENTENZA D'APPELLO NEL MERITO - CASSAZIONE SENZA RINVIO - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1983-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429113-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO - PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO - NATURA - ORDINANZA - APPELLABILITÀ - ESCLUSIONE - SENTENZA D'APPELLO NEL MERITO - CASSAZIONE SENZA RINVIO - NECESSITÀ.*

In tema di liquidazione degli onorari di avvocati nei confronti del proprio cliente, qualora il tribunale adito abbia ritenuto applicabile alla procedura gli artt. 29 e 30 della legge 13 giugno 1942 n. 794, il provvedimento conclusivo, qualunque sia la Forma adottata, ha natura di ordinanza non appellabile ma ricorribile per Cassazione a norma dell'art. 111 cost.. Va, pertanto, cassata senza rinvio la sentenza della Corte d'appello che, anziché dichiarare l'inammissibilità del gravame contro tale ordinanza proposto, l'abbia deciso nel merito. (V 4701/81, mass n 415427).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)