Sez. L, Sentenza n. 12926 del 04/09/2003 (Rv. 566558 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) | Subordinazione - Elementi costitutivi - Configurabilità in caso di lavoro prestato con carattere di discontinuità - Condizioni.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI)
Ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro come subordinato e dell'inserimento del lavoratore nell'impresa del datore di lavoro non è decisiva la continuità delle prestazioni, essendo possibile che esse vengano rese anche saltuariamente o discontinuamente alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore; è tuttavia necessario che risulti che il lavoratore discontinuo assicuri al datore di lavoro la propria disponibilità in caso di chiamata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ. art. 2222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)