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Sez. L, Sentenza n. 6616 del 05/12/1988 (Rv. 460914 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - QUALIFICAZIONE - CRITERI - RIFERIMENTO ALL'EFFETTIVO CONTENUTO DEL RAPPORTO - NECESSITÀ - DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ DELLE PARTI IN ORDINE ALLA FISSAZIONE DI TALE CONTENUTO - RILEVANZA - LIMITI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1988-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460914-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - QUALIFICAZIONE - CRITERI - RIFERIMENTO ALL'EFFETTIVO CONTENUTO DEL RAPPORTO - NECESSITÀ - DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ DELLE PARTI IN ORDINE ALLA FISSAZIONE DI TALE CONTENUTO - RILEVANZA - LIMITI - FATTISPECIE.*

Il principio per cui, ai fini della distinzione fra rapporto di lavoro autonomo e rapporto di lavoro subordinato, è necessario aver riguardo all'effettivo contenuto del rapporto stesso, indipendentemente dal nomen iuris usato dalle parti, non implica che la loro dichiarazione di volontà in ordine alla fissazione di tale contenuto debba essere stralciata nell'interpretazione del contratto e che non debba tenersi conto del relativo affidamento reciproco delle parti. Tale dichiarazione costituisce, al contrario, un elemento di carattere fondamentale e prioritario, salva sempre la necessità di verificare alla stregua delle effettive modalità di svolgimento del rapporto stesso l'esattezza della qualificazione operata dalle parti. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto che l'attività lavorativa svolta fosse riconducibile, alla stregua delle sue concrete modalità, ad un rapporto non di lavoro subordinato ma di Agenzia, in conformità alla qualificazione contrattualmente adottata). (Conf 4752/87, mass n 453400).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1742, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)