Sez. L, Sentenza n. 4752 del 27/05/1987 (Rv. 453400 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - DISTINZIONE DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO - NOMEN IURIS USATO DALLE PARTI - RILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - DISTINZIONE DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO - NOMEN IURIS USATO DALLE PARTI - RILEVANZA.*
Il principio per cui, ai fini della distinzione fra rapporto di lavoro autonomo e rapporto di lavoro subordinato, è necessario aver riguardo all'effettivo contenuto del rapporto stesso, indipendentemente dal nomen iuris usato dalle parti, non implica che la loro dichiarazione di volontà in ordine alla fissazione di tale contenuto o di un elemento di esso qualificante ai fini della suddetta distinzione debba essere stralciata nell'interpretazione del contratto e che non debba tenersi conto del relativo affidamento reciproco delle parti. Tale dichiarazione costituisce, al contrario, un elemento di carattere fondamentale e prioritario, che è superabile, mediante il ricorso ad altre regole ermeneutiche integrative previste dalla legge, soltanto ove manchi di chiarezza, univocità e precisione, salva sempre la necessità di verificare alla stregua delle effettive modalità di svolgimento del rapporto stesso l'esattezza della qualificazione operata dalle parti. (nella specie, l'impugnata sentenza - cassata dalla S.C. - aveva ritenuto di natura subordinata il rapporto che le parti avevano qualificato "concessione della vendita dei biglietti di viaggio e di trasporto bagagli"). (V 6168/84, mass n 437809; (V 5324/84, mass n 437046; (V 6610/81, mass n 417465).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)