diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 8152 del 22/07/1991 (Rv. 473266 - 01)

Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - In genere | Disciplina dell'art. 1 legge n. 29 del 1990 - Conversione del contratto associativo in contratto di affitto a coltivatore diretto - Operatività di diritto a seguito della comunicazione del richiedente - Effetti - Decorrenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 1991-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473266-01

Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - In genere

L'art. 1 della legge 14 febbraio 1990 n. 29 (applicabile ai contratti oggetto di controversia giudiziaria non definita con sentenza passata in giudicato o con gli accordi di cui all'art. 45 della legge 3 maggio 1982 n. 203) stabilisce che la conversione del contratto associativo in contratto di affitto a coltivatore diretto si verifica di diritto a seguito della comunicazione del richiedente, ma con effetto dall'inizio dell'annata agraria successiva, dal che consegue, da un lato, il perdurare, nel periodo intermedio, del vecchio rapporto con le obbligazioni relative e, dall'altro, la rilevanza delle inadempienze contrattuali verificatesi nello stesso periodo.

Riferimenti normativi: Legge 14/02/1990 num. 29 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)