Sez. 3, Sentenza n. 8124 del 05/10/1994 (Rv. 488012 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - IN GENERE | Conversione dei contratti associativi in contratti di affitto a coltivatore diretto - Legge n. 29 del 1990 - Legge di interpretazione autentica in riferimento all'art. 26 della legge n. 203 del 1982 - Conseguenze.
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - IN GENERE
La legge 14 febbraio 1990 n. 29, tenendo conto del tenore letterale e dell'espressa previsione circa l'ambito di applicabilità(art. 1), è legge di interpretazione autentica, in riferimento all'art. 26 legge 3 maggio 1982 n. 203, quanto alla conversione di diritto dei contratti associativi in contratti di affitto a coltivatore diretto, ne consegue l'insussistenza dell'onere del mezzadro di provare l'omissione di adeguato apporto da parte del concedente, prevedendo la nuova disciplina che l'onere della prova dei fatti su cui si basa l'opposizione è a carico dello stesso concedente, come l'irrilevanza della condotta tenuta dal coltivatore successivamente alla comunicazione al concedente dell'intenzione di ottenere la conversione, non potendo in particolare interpretarsi come rinuncia ad uno effetto, quello della conversione, già verificatosi, la mancata riassunzione della causa per l'accertamento della conversione.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 25 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 26 CORTE COST., Legge 14/02/1990 num. 29 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)