Sez. L, Sentenza n. 8016 del 08/08/1990 (Rv. 468687 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONI CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - CONTRIBUTI - FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI EX ART. 22 DEL D.L. N. 663 DEL 1979 - APPLICAZIONE AI CONTRIBUTI DOVUTI DAI LAVORATORI A REGIMI PRIVATI DI PREVIDENZA - AMMISSIBILITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONI CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - CONTRIBUTI - FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI EX ART. 22 DEL D.L. N. 663 DEL 1979 - APPLICAZIONE AI CONTRIBUTI DOVUTI DAI LAVORATORI A REGIMI PRIVATI DI PREVIDENZA - AMMISSIBILITÀ.*
La fiscalizzazione degli oneri sociali prevista dal primo e terzo comma dell'art. 22 del d.l. 30 dicembre 1979 n. 663 (nel testo risultante dalla legge di conversione n. 33 del 1980) costituisce un beneficio strutturalmente nuovo rispetto a quello contemplato dalle pregresse Disposizioni legislative da detta norma richiamate al solo scopo d'individuare le imprese beneficiarie della fiscalizzazione stessa, la quale - alla stregua di un'interpretazione del disposto del citato art. 22 fondata sull'elemento letterale e coerente con la ratio legis - deve perciò ritenersi applicabile anche ai contributi sociali di malattia dovuti da lavoratori i quali - come i dirigenti iscritti al F.A.S.d.a.I. - versavano i contributi di malattia (anteriormente all'1 gennaio 1980) non già ad enti pubblici gestori dell'assistenza obbligatoria contro le malattie ma a regimi privati di previdenza. (Conf 835/89, mass n 461859; (Conf 825/89, mass n 461849).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 12, Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 art. 22, Legge 29/02/1980 num. 33 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)