Sez. L, Sentenza n. 835 del 10/02/1989 (Rv. 461859 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - CONTRIBUTI - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI - FORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI DI SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE - CONTRIBUTI SOCIALI DI MALATTIA VERSATI A REGIMI PRIVATI DI PREVIDENZA - FISCALIZZAZIONE - APPLICABILITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - CONTRIBUTI - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI - FORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI DI SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE - CONTRIBUTI SOCIALI DI MALATTIA VERSATI A REGIMI PRIVATI DI PREVIDENZA - FISCALIZZAZIONE - APPLICABILITÀ.*
La fiscalizzazione degli oneri sociali prevista dal primo e terzo comma dell'art. 22 del d.l. 30 dicembre 1979 n. 663 (nel testo risultante dalla legge di conversione n. 33 del 1980) costituisce un beneficio strutturalmente nuovo rispetto a quello contemplato dalle pregresse Disposizioni legislative da detta norma richiamate al solo scopo d'individuare le imprese beneficiarie della fiscalizzazione stessa, la quale - alla stregua di un'interpretazione del disposto del citato art. 22 fondata sull'elemento letterale e coerente con la ratio legis - deve perciò ritenersi applicabile anche ai contributi sociali di malattia dovuti da lavoratori i quali - come i dirigenti iscritti al F.A.S.d.a.I. - versavano i contributi di malattia (anteriormente all'1 gennaio 1980) non già ad enti pubblici gestori dell'assistenza obbligatoria contro le malattie ma a regimi privati di previdenza. (Conf 5007/88, mass n 459813; (Conf 2892/88, mass n 458479; (Conf 7214/87, mass n 455329; (Conf 2136/85, mass n 440017).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 12, Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 art. 22, Legge 29/02/1980 num. 33 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)