diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 8219 del 16/06/2000 (Rv. 537674 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA | Attribuzione a determinate mansioni di una classificazione superiore a quella precedente - Svolgimento delle stesse mansioni nel periodo anteriore alla riqualificazione - Diritto alla qualifica superiore - Sussistenza - Accordo sindacale contemplante l'inquadramento in un livello inferiore - Illegittimità.
Stato
decisa il 2000-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537674-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA

Nell'ipotesi in cui l'imprenditore, nell'ambito di nuove declaratorie delle qualifiche professionali dei dipendenti, abbia attribuito a determinate mansioni (nella specie, di preposto al coordinamento, controllo e direzione di un ufficio del Banco di Napoli SpA) una classificazione superiore a quella precedente, lo svolgimento delle stesse mansioni nel periodo anteriore alla riqualificazione è utile ai fini dell'acquisizione dell'inquadramento superiore, ai sensi dell'art. 2103 cod. civ., dovendosi anche ritenere illegittimi per violazione di tale norma gli accordi sindacali, connessi alle nuove classificazioni, che abbiano previsto l'inquadramento del dipendente interessato in un livello inferiore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)