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Sez. L, Sentenza n. 1603 del 15/02/1988 (Rv. 457646 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - ATTRIBUZIONE A DETERMINATE MANSIONI DI UNA CLASSIFICAZIONE SUPERIORE A QUELLA PRECEDENTE - SVOLGIMENTO DELLE STESSE MANSIONI NEL PERIODO ANTERIORE ALLA LORO RIQUALIFICAZIONE - DIRITTO ALLA QUALIFICA SUPERIORE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1988-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457646-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - ATTRIBUZIONE A DETERMINATE MANSIONI DI UNA CLASSIFICAZIONE SUPERIORE A QUELLA PRECEDENTE - SVOLGIMENTO DELLE STESSE MANSIONI NEL PERIODO ANTERIORE ALLA LORO RIQUALIFICAZIONE - DIRITTO ALLA QUALIFICA SUPERIORE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*

Nel caso in cui l'imprenditore, nell'ambito della riorganizzazione dei servizi aziendali, abbia attribuito a determinate mansioni (nella specie, quella di preposto al servizio palinsesto e messa in onda) una classificazione superiore a quella precedente, lo svolgimento delle stesse mansioni nel periodo anteriore alla loro riqualificazione è utile ai fini dell'acquisizione dello inquadramento superiore, ai sensi dell'art. 2103 (nuovo testo) cod. civ., ove tale riqualificazione sia stata attuata in conformità alle indicazioni desumibili dalla contrattazione collettiva (nella specie, C.C.n.L. per i dipendenti della R.a.I. Del 26 marzo 1972 e accordo aziendale del 21 maggio 1978). (V 2930/85, mass n 440676).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)