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Sez. 4, Sentenza n. 30044 del 22/02/2006 Ud. (dep. 12/09/2006) Rv. 235170 - 01

AZIONE PENALE - QUERELA - PROPOSIZIONE E RICEZIONE | Formalità della querela - Presentazione - Identificazione del querelante - Modalità.
Stato
decisa il 2006-02-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235170-01

AZIONE PENALE - QUERELA - PROPOSIZIONE E RICEZIONE

Ai fini della ritualità della presentazione della querela, l'articolo 337, comma quarto, cod. proc. pen., laddove si prevede che l'autorità che riceve la querela deve provvedere -tra l'altro- alla identificazione della persona che la propone, deve essere interpretato non formalisticamente, onde il querelante può essere identificato in uno qualsiasi dei modi previsti dalla legge (anche per conoscenza personale o per precedente identificazione). Ne deriva non solo che non occorre riportare nell'atto di querela i dati identificativi ricavati da un documento di riconoscimento, ma anche che, quando l'atto sia formato dall'autorità legittimata a riceverlo, l'identificazione del querelante può ritenersi avvenuta con la semplice trascrizione delle generalità nell'atto medesimo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 337 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)