Sez. 3, Sentenza n. 2454 del 09/09/1963 (Rv. 263776 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - CAUSE PROPOSTE CONTRO IL DEBITORE PRINCIPALE ED IL FIDEIUSSORE - RAPPORTO DI CONNESSIONE O DI PREGIUDIZIALITA - SOSPENSIONE NECESSARIA - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - CAUSE PROPOSTE CONTRO IL DEBITORE PRINCIPALE ED IL FIDEIUSSORE - RAPPORTO DI CONNESSIONE O DI PREGIUDIZIALITA - SOSPENSIONE NECESSARIA - ESCLUSIONE.*
L'istituto processuale della connessione, previsto dall'art 40 cod proc civ in deroga alle ordinarie norme sulla Competenza, presuppone, ai fini della riunione di due o piu cause davanti allo stesso giudice, che tra le stesse sussista, oltre all'identita soggettiva, anche soltanto parziale, l'indennita di entrambi o di uno degli elementi oggettivi, quali il petitum e la causa petendi. L'obbligazione di garanzia, pur essendo sussidiaria rispetto all'obbligazione garantita, in quanto diretta ad assicurare l'adempimento di una prestazione risultante da un rapporto a cui il fideiussore e rimasto estraneo, ha, tuttavia, una propria individualita giuridica, cioe un oggetto e un titolo del tutto distinti dalla obbligazione principale. In particolare, la fideiussione semplice puo essere fatta valere appena il debitore si sia reso inadempiente, non essendo all'uopo necessario che egli venga inutilmente escusso in tutto o in parte, onde l'Esercizio della relativa Azione non e per nulla condizionato all'esperimento di un separato giudizio diretto a conseguire la prestazione principale. Questa particolare autonomia delle due obbligazioni, pur collegate tra loro dalla comune finalita di un medesimo adempimento, nell'escludere ogni rapporto di pregiudizialita dell'una all'altra, non autorizza neppure il ricorso alla sospensione necessaria del processo, configurabile, per il preciso disposto di cui all'art 295 cod proc civ, nei casi di pendenza di altro procedimento, avente ad oggetto una questione, che dev'essere preventivamente decisa con efficacia di giudicato. (V 2036/61, 1128/60).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1944, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)