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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26470 del 09/12/2011 (Rv. 620668 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Presupposti - Cause pendenti tra soggetti diversi - Azione di risarcimento danni proposta da una società ed azione di risarcimento danni proposta da un socio e fideiussore della società nei confronti del preponente e finanziatore della prima - Rapporto di pregiudizialità - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620668-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA

Non sussiste un rapporto di pregiudizialità necessaria, tale da imporre la sospensione ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., tra il giudizio di risarcimento del danno promosso dal concessionario, imprenditore in forma societaria, verso il preponente ed il finanziatore per i danni derivanti dalla politica commerciale di questi e sfociati nel fallimento del primo ed il giudizio di risarcimento del danno promosso dal socio nonché fideiussore della società, attesa l'ontologica differenza delle "causae petendi" dei due giudizi, nel primo caso deducendosi un inadempimento contrattuale, e nel secondo, invece, laddove si faccia valere la qualità di socio, un illecito extra-contrattuale, nonché, ove si spenda la qualità di fideiussore, la responsabilità per una obbligazione autonoma rispetto a quella principale, posto che il rapporto di pregiudizialità necessaria sussiste solo allorché una situazione sostanziale rappresenti fatto costitutivo o comunque elemento fondante della fattispecie di altra situazione sostanziale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)