Sez. L, Sentenza n. 2358 del 17/04/1982 (Rv. 420245 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - FORMA - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE - RAPPORTO DI TIROCINIO - PATTO DI PROVA - FORMA SCRITTA "AD SUBSTANTIAM" - NECESSITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - FORMA - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE - RAPPORTO DI TIROCINIO - PATTO DI PROVA - FORMA SCRITTA "AD SUBSTANTIAM" - NECESSITÀ.*
Anche nel rapporto di tirocinio il patto di prova deve risultare da atto scritto ad substantiam, stante il richiamo dell'art. 9 della legge 19 gennaio 1955 n. 25 all'art. 2096 cod. civ. ed atteso che detto rapporto, pur dotato di sue peculiari caratteristiche, ha tuttavia la sostanziale natura di un vero e proprio rapporto di lavoro, non diverso, quanto alle garanzie che lo assistono, dagli altri rapporti di lavoro. (V 3481/72, mass n 361383).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Legge 19/01/1955 num. 25 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)