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Sez. L, Sentenza n. 11310 del 23/11/1990 (Rv. 469883 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - IN GENERE - CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO - PATTO DI PROVA - COMPATIBILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1990-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469883-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - IN GENERE - CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO - PATTO DI PROVA - COMPATIBILITÀ - LIMITI.*

Il contratto di formazione e lavoro previsto dall'art. 3 del d.l. 30 ottobre 1984 n. 726 (convertito, con modifiche, dalla legge 19 dicembre 1984 n. 863) costituisce un negozio a causa giuridica mista, risultante dallo scambio fra lavoro retribuito e addestramento finalizzato all'acquisizione della professionalità necessaria al lavoratore per immettersi nel mondo del lavoro. Con tale contratto - tenuto conto dell'indicata su funzione economico - sociale e dell'insussistenza di deroghe legislative espresse e implicite - è compatibile il patto di prova ex art. 2096 cod. civ. (la cui disciplina è compresa nel richiamo - alle Disposizioni che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato - operato dal quinto comma dello stesso art. 3), con la precisazione, peraltro, che la prova ha in esso un contenuto diverso che nel contratto di lavoro subordinato tipico, avendo ad oggetto non la verifica di una preesistente capacità del giovane lavoratore - che dev'essere da questo acquisita e rappresenta la finalità peculiare del rapporto - ma, in coerenza con la causa mista del contratto, solo il riscontro dell'idoneità ad acquisirla, cioè della capacità e della volontà di apprendimento. (V 2358/82, mass n 420245).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2906, Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 3 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)