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Sez. U, Sentenza n. 831 del 24/03/1971 (Rv. 350676 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - SOSPENSIONE CAUTELARE DALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE - PRESUPPOSTO - SENTENZA PENALE DI CONDANNA NON ANCORA PASSATA IN GIUDICATO - IDONEITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1971-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350676-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - SOSPENSIONE CAUTELARE DALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE - PRESUPPOSTO - SENTENZA PENALE DI CONDANNA NON ANCORA PASSATA IN GIUDICATO - IDONEITA - CONDIZIONI.*

Idoneo presupposto per l'irrogazione per la sospensione cautelare dall'Esercizio della professione di avvocato puo essere una sentenza penale di condanna, anche se non ancora passata in giudicato, che presuppone la preventiva emanazione di un mandato od ordine di comparizione, emesso nella fase dell'istruttoria penale.*

Riferimenti normativi: Legge 22/01/1934 num. 36 art. 43 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 250

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)