Sez. U, Sentenza n. 831 del 24/03/1971 (Rv. 350676 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - SOSPENSIONE CAUTELARE DALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE - PRESUPPOSTO - SENTENZA PENALE DI CONDANNA NON ANCORA PASSATA IN GIUDICATO - IDONEITA - CONDIZIONI.*
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - SOSPENSIONE CAUTELARE DALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE - PRESUPPOSTO - SENTENZA PENALE DI CONDANNA NON ANCORA PASSATA IN GIUDICATO - IDONEITA - CONDIZIONI.*
Idoneo presupposto per l'irrogazione per la sospensione cautelare dall'Esercizio della professione di avvocato puo essere una sentenza penale di condanna, anche se non ancora passata in giudicato, che presuppone la preventiva emanazione di un mandato od ordine di comparizione, emesso nella fase dell'istruttoria penale.*
Riferimenti normativi: Legge 22/01/1934 num. 36 art. 43 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 250
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)