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Sez. 3, Sentenza n. 1668 del 27/01/2005 (Rv. 578797 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - IN GENERE | Diritto del mediatore nei confronti di entrambe le parti dell'affare - Duplicità di crediti - Deduzione di un unico giudizio - Litisconsorzio facoltativo - Disciplina propria delle cause inscindibili - Applicabilità - Processo con pluralità di parti - Notificazione ad istanza di una di esse - Inizio del termine breve per l'impugnazione contro tutte le parti.
Stato
decisa il 2005-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578797-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - IN GENERE

Il diritto del mediatore alla provvigione, nei confronti di entrambe le parti dell'affare concluso per effetto del suo intervento, dà luogo a due crediti distinti, che possono essere fatti valere in separati giudizi; con la conseguenza che, quanto essi sono dedotti in un unico giudizio, si verifica un caso di litisconsorzio facoltativo relativo - trattandosi di cause connesse per il titolo dal quale dipendono; ne segue l'applicabilità del regime proprio delle cause inscindibili in materia di gravami, per cui la notifica eseguita ad istanza di una sola delle parti segna, nei confronti della stessa e di quella destinataria della notificazione, l'inizio del termine breve contro tutte le altre parti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1754, Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)