Sez. 2, Sentenza n. 1152 del 01/02/1995 (Rv. 490175 - 01)
MEDIAZIONE - PROVVIGIONE | Diritto del mediatore nei confronti di entrambe le parti dell'affare - Duplicità di crediti - Deduzione in un unico giudizio - Litisconsorzio facoltativo - Sussistenza - Competenza per valore - Determinazione - Criteri.
MEDIAZIONE - PROVVIGIONE
Il diritto del mediatore alla provvigione, nei confronti di entrambe le parti dell'affare concluso per effetto del suo intervento, dà luogo a due crediti distinti, che possono essere fatti valere in separati giudizi; con la conseguenza che, quando essi sono dedotti in un unico giudizio, si verifica un caso di litisconsorzio facoltativo relativo - trattandosi di cause connesse per il titolo dal quale dipendono -, rispetto al quale la competenza per valore si determina in base al valore di ogni singola domanda.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1754, Cod. Civ. art. 1755, Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 103
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)