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Sez. U, Sentenza n. 11065 del 10/10/1992 (Rv. 478842 - 01)

Procedimento civile - Riassunzione, in genere | Riproposizione sull'atto di riassunzione di tutte le pretese avanzate dalla parte - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478842-01

Procedimento civile - Riassunzione, in genere

L'atto di riassunzione del processo sospeso, configurando istanza di fissazione dell'udienza, non deve necessariamente riproporre tutte le pretese in precedenza avanzate dalla parte, dovendosi presumere, in difetto di elementi contrari, che le stesse siano mantenute ferme, ancorché non trascritte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 48 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)