Sez. 2, Sentenza n. 5892 del 20/04/2001 (Rv. 546133 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE | Atto di riassunzione - Riproduzione di tutte le domande contenute nell'atto di citazione - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE
L'atto di riassunzione del processo non dà inizio ad un nuovo procedimento, ma espleta esclusivamente la funzione di consentire la prosecuzione di quello già pendente e di rendere edotto il giudice e le altre parti della relativa volontà di riprendere il processo, con la conseguenza che non è necessaria la riproduzione in esso di tutte le domande e l'esposizione analitica dei fatti di causa. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che l'atto di riassunzione della domanda introduttiva dell'"actio negatoria servitutis", nella quale il giudice di merito aveva ritenuto virtualmente contenuta, avuto riguardo al "petitum", alla causa "petendi" ed alla connessione con l'oggetto delle lite, la domanda di demolizione delle opere abusive poste in essere dal vicino, ricomprendesse implicitamente anche tale domanda che non necessitava, perciò, di espressa riproposizione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 936, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 125
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)