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Sez. 3, Ordinanza n. 5007 del 08/03/2005 (Rv. 580769 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE | Contratti del consumatore - Disciplina - Nozione di "professionista" - Applicabilità all'operatore turistico.
Stato
decisa il 2005-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580769-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE

Ai fini dell'applicabilità della disciplina di cui agli artt.1469 bis ss. cod. civ. relativa ai contratti del consumatore, nella nozione di "professionista" va senz'altro ricompresso l'organizzatore-venditore di viaggi turistici, giusta disposto dell'art.5 del D.Lgs. del 1995 (che, rispetto al professionista predetto, espressamente qualifica come "consumatore" l'acquirente o il cessionario di un pacchetto turistico).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1469 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 17/03/1995 num. 111 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)