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Sez. U, Sentenza n. 3224 del 11/05/1983 (Rv. 428124 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - SENTENZA DEL CONCILIATORE - ESCLUSIONE DELL'INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO PER ESSERE LO STESSO CONVERTIBILE IN REGOLAMENTO DI COMPETENZA - ILLEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1983-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428124-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - SENTENZA DEL CONCILIATORE - ESCLUSIONE DELL'INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO PER ESSERE LO STESSO CONVERTIBILE IN REGOLAMENTO DI COMPETENZA - ILLEGITTIMITÀ.*

Con riguardo alla sentenza del giudice conciliatore, la quale definisca la questione dell'ambito territoriale delle proprie attribuzioni, l'inammissibilità del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, in considerazione del fatto che la suddetta questione investe la Competenza e non la giurisdizione, non può essere esclusa sotto il profilo della convertibilità del ricorso in regolamento di Competenza, attesa la non esperibilità del regolamento di Competenza avverso le pronunce del conciliatore.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 46 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)