Sez. L, Sentenza n. 7028 del 25/08/1987 (Rv. 455202 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - FORO DELLA P.A. (ERARIALE) - SOSTITUZIONE OPE LEGIS DI UNA AMMINISTRAZIONE DELLO STATO AD UNA DELLE PARTI ORIGINARIAMENTE IN GIUDIZIO - DISCIPLINA DEL FORO ERARIALE - APPLICABILITÀ IMMEDIATA - CONSEGUENZE - APPELLO AVVERSO SENTENZA DEL PRETORE PUR SE IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO - TRIBUNALE COMPETENTE - INDIVIDUAZIONE - CRITERIO DEL FORO ERARIALE - INTERVENUTA PRONUNCIA DI SENTENZE IN ORDINE A QUESTIONI DI COMPETENZA - IRRILEVANZA - MANCATA PARTECIPAZIONE AB ORIGINE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO - CONTROVERSIE DI LAVORO - DEROGHE ALLA REGOLA DEL FORO ERARIALE - INSUSSISTENZA - CARATTERE SPECIALE DI DETTA REGOLA.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - FORO DELLA P.A. (ERARIALE) - SOSTITUZIONE OPE LEGIS DI UNA AMMINISTRAZIONE DELLO STATO AD UNA DELLE PARTI ORIGINARIAMENTE IN GIUDIZIO - DISCIPLINA DEL FORO ERARIALE - APPLICABILITÀ IMMEDIATA - CONSEGUENZE - APPELLO AVVERSO SENTENZA DEL PRETORE PUR SE IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO - TRIBUNALE COMPETENTE - INDIVIDUAZIONE - CRITERIO DEL FORO ERARIALE - INTERVENUTA PRONUNCIA DI SENTENZE IN ORDINE A QUESTIONI DI COMPETENZA - IRRILEVANZA - MANCATA PARTECIPAZIONE AB ORIGINE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO - CONTROVERSIE DI LAVORO - DEROGHE ALLA REGOLA DEL FORO ERARIALE - INSUSSISTENZA - CARATTERE SPECIALE DI DETTA REGOLA.*
L'art. 5 cod. proc. civ. stabilisce l'irrilevanza, rispetto alla Competenza, dei mutamenti dello stato di fatto esistente al momento della domanda ma non dei mutamenti di diritto; pertanto, la sostituzione ope legis di un'amministrazione dello stato ad una delle parti originariamente in giudizio (nella specie, dello ufficio liquidazioni del ministero del tesoro all'i.N.A.M. ai sensi del decreto legge 30 aprile 1981 n. 168, convertito dall'art. 1 della legge 27 giugno 1981 n. 331) determina l'applicabilità - anche nelle controversie soggette al rito del lavoro e pure ai fini dell'individuazione del giudice d'appello competente - della disciplina del cosiddetto foro erariale, alla quale restano immediatamente assoggettate le controversie pendenti, pur se in esse siano intervenute sentenze in ordine a questioni di Competenza. Detta regola del foro erariale non soffre eccezione né per la circostanza che l'amministrazione dello stato non sia stata ab origine parte del giudizio dato il carattere cogente delle relative norme, né per la ragione che si tratta di controversia di lavoro, dato che le norme relative alla Competenza territoriale per tali controversie, pur con le loro peculiari caratteristiche e finalità, si inseriscono nell'ambito di quelle relative al processo ordinario e quindi possono essere derogate dalle norme relative al foro erariale, che hanno invece carattere speciale. (V 501/87, mass n 450227; (Conf 4800/83, mass n 429693; (Conf 4200/83, mass nn 428942 e 428943; (Conf 3676/83, mass nn 428574, 428575; (Conf 3280/83, mass n 428124; (Conf 3276/83, mass nn 428168, 428169, 428170).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 6 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 7 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 9, Decreto Legge 30/04/1981 num. 168 art. 1, Legge 27/06/1981 num. 331 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)