Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25196 del 24/10/2017 (Rv. 646246 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - RILEVABILITÀ IN ALTRO PROCESSO | Riproposizione della medesima azione in un secondo giudizio - Implicita richiesta di accertamento incidentale dell'avvenuta estinzione - Configurabilità - Proposizione dell'eccezione di estinzione - Necessità - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - RILEVABILITÀ IN ALTRO PROCESSO
Nell'ipotesi di estinzione di un processo che, per inattività delle parti, non sia stato più riassunto, la riproposizione della medesima azione in un secondo giudizio, fondandosi sull'ammesso riconoscimento della già verificatasi estinzione del primo, comporta l'implicita richiesta di accertamento incidentale dell'estinzione, senza che sia necessaria, in mancanza di apposita prescrizione normativa, la specifica formulazione della specifica eccezione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)