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Sez. 5, Sentenza n. 21772 del 05/12/2012 (Rv. 624268 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - RILEVABILITÀ IN ALTRO PROCESSO | Riproposizione della medesima azione in un secondo giudizio - Implicita richiesta di accertamento incidentale dell'avvenuta estinzione - Configurabilità - Proposizione dell'eccezione di estinzione - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2012-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624268-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - RILEVABILITÀ IN ALTRO PROCESSO

Nell'ipotesi di estinzione di un processo che, per inattività delle parti, non sia stato più riassunto, la riproposizione della medesima azione in un secondo giudizio, fondandosi sull'ammesso riconoscimento della già verificatasi estinzione del primo, comporta l'implicita richiesta di accertamento incidentale dell'estinzione, senza che sia necessaria - in mancanza di apposita prescrizione normativa - la specifica formulazione dell'eccezione di estinzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 63

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)