Sez. 3, Sentenza n. 364 del 27/01/1998 Cc. (dep. 05/03/1998) Rv. 210284 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Reato di abitazione di immobile senza certificato di abitabilità - Reato permanente ed a condotta mista - Cessazione della permanenza - Individuazione.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
Il reato di cui all'art. 221 R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 è un reato permanente a condotta mista: questa comprende un aspetto commissivo (utilizzazione dell'edificio) ed un aspetto omissivo (mancata richiesta dell'abitabilità): per conseguenza il colpevole può far cessare l'offesa agli interessi igienici e urbanistici tutelati dalla norma penale con una condotta simmetricamente opposta a quella costitutiva del reato, e cioè dismettendo l'utilizzazione dell'immobile ovvero ottenendo il nulla osta di abitabilità.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 27/07/1934 num. 1265 art. 221 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)