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Sez. 2, Sentenza n. 4275 del 04/05/1994 (Rv. 486458 - 01)

Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - Per inadempimento - Diffida ad adempiere | Inadempimento dell'intimante - Inefficacia.
Stato
decisa il 1994-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486458-01

Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - Per inadempimento - Diffida ad adempiere

Dalla diffida ad adempiere (art. 1454 cod. civ.) rimasta infruttuosa non scaturisce la risoluzione del contratto quando anche il diffidante sia inadempiente perché, per il principio "inadimpleti non est adimplendum", sancito dall'art. 1460 cod. civ., l'inadempimento del diffidente priva di giuridica rilevanza quello del diffidato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1454, Cod. Civ. art. 1460

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)