Sez. 3, Sentenza n. 4657 del 12/04/2000 (Rv. 535609 - 01)
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE | Società unipersonali - Mancato versamento dell'intero capitale sociale all'atto della costituzione della società - Art. 2476, secondo comma cod. civ. - Responsabilità disciplinare del notaio ex art. 28 legge notarile.
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE
Stante l'imperatività della norma di cui all'art. 2476 secondo comma cod. civ. che prescrive, in caso di società unipersonali, il versamento dell'intero capitale sociale all'atto della costituzione, incorre in responsabilità disciplinare, ai sensi dell'art. 28 legge notarile, il notaio che nella redazione dell'atto costitutivo della società, contravvenga alla richiamata disposizione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2332, Cod. Civ. art. 2476 CORTE COST. PENDENTE, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 28
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)