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Sez. 3, Sentenza n. 383 del 12/01/2001 (Rv. 544143 - 01)

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE | Società unipersonali - Mancato versamento dell'intero capitale sociale all'atto della costituzione della società - Responsabilità disciplinare del notaio ex art. 28 legge notarile - Modifica dell'atto costitutivo a seguito di rifiuto di omologazione - Irrilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544143-01

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE

L'art. 2476, secondo comma, cod. civ. prescrive, a pena di nullità, il versamento dell'intero capitale sociale all'atto della costituzione di società unipersonali. Pertanto, il notaio che nella redazione del relativo atto contravvenga a tale disposizione incorre nella responsabilità disciplinare ai sensi dell'art. 28 legge notarile, e ciò anche nella ipotesi in cui, a seguito di rifiuto di omologazione, si sia proceduto alla modifica dell'atto con il versamento integrale dal capitale sociale. Infatti, il citato art. 28 legge notarile configura la responsabilità disciplinare del notaio con riferimento ad una condotta sua propria che, una volta realizzata, segna il momento consumativo dell'illecito e sulla quale non possono, pertanto, spiegare rilevanza retroattiva comportamenti altrui, futuri ed eventuali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2332, Cod. Civ. art. 2476 CORTE COST. PENDENTE, Legge 21/06/1913 num. 89 art. 28

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)