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Sez. L, Sentenza n. 2602 del 03/02/2009 (Rv. 606898 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Clausole di contratto collettivo asseritamente non valutate - Trascrizione delle medesime - Necessità in forza del principio di autosufficienza - Limiti - Controversia concernente esclusivamente le conseguenze di diritto derivanti dalle clausole contrattuali e non il testo contrattuale - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606898-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

Qualora, in sede di giudizio di legittimità, vengano denunciati vizi della sentenza impugnata per mancata considerazione della portata di clausole di contratto collettivo, il ricorrente ha l'onere - in forza del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ed a pena di inammissibilità dello stesso - di riprodurre le clausole del contratto collettivo solo ove le parti controvertano sul testo letterale delle clausole medesime, laddove, ove la controversia riguardi unicamente le conseguenze di diritto che da esse derivano e che il giudice di merito ne ha tratto, la loro riproduzione non è necessaria sempreché le censure delle parti sulle conseguenze delle clausole siano per altro verso autosufficienti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)