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Sez. L, Sentenza n. 3158 del 05/03/2002 (Rv. 552822 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Interpretazione di clausole di contratto collettivo asseritamente non valutate - Trascrizione delle medesime - Necessità - Omissione - Conseguenze - Inammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552822-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

Qualora in sede di giudizio di legittimità vengano denunciati vizi della sentenza impugnata relativi all'interpretazione di clausole della contrattazione collettiva, il ricorrente ha l'onere, in forza del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di riportarne il contenuto, a pena di inammissibilità del ricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)