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Sez. 1, Sentenza n. 3940 del 28/10/1976 (Rv. 382606 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - PRESTAZIONE D'OPERA PREVALENTEMENTE PERSONALE - NOZIONE - RAPPORTO DI AGENZIA - PREVALENZA DELLE PRESTAZIONI DEI DIPENDENTI DELL'AGENTE - COMPETENZA DEL PRETORE QUALE GIUDICE DEL LAVORO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1976-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382606-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - PRESTAZIONE D'OPERA PREVALENTEMENTE PERSONALE - NOZIONE - RAPPORTO DI AGENZIA - PREVALENZA DELLE PRESTAZIONI DEI DIPENDENTI DELL'AGENTE - COMPETENZA DEL PRETORE QUALE GIUDICE DEL LAVORO - ESCLUSIONE.*

Il requisito della 'prestazione d'opera prevalentemente personalè, previsto dall'art 409 n 3 cod proc civ per l'applicabilita del nuovo rito del lavoro, si riferisce non soltanto agli 'altri rapporti di collaborazioné, ma anche ai 'rapporti di Agenzia e di rappresentanza commercialè. Ne consegue che esula dalla Competenza del pretore, in funzione di giudice del lavoro, la controversia vertente su un rapporto di Agenzia, caratterizzato dalla prevalenza delle prestazioni dei dipendenti dell'agente, rispetto a quelle dell'agente medesimo. (Conf 2967/75, mass n 377056).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)