Sez. L, Sentenza n. 2967 del 02/08/1975 (Rv. 377056 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - CONDIZIONI - RAPPORTO DI AGENZIA - AGENTE ORGANIZZATO CON LAVORO PREVALENTEMENTE ALTRUI - NUOVO RITO - APPLICABILITA - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - CONDIZIONI - RAPPORTO DI AGENZIA - AGENTE ORGANIZZATO CON LAVORO PREVALENTEMENTE ALTRUI - NUOVO RITO - APPLICABILITA - ESCLUSIONE.*
L'art 409 n 3 cod proc civ, che sottopone al procedimento speciale per le controversie di lavoro i rapporti di Agenzia che si concretino in una prestazione di opera prevalentemente personale, riguarda i rapporti in cui l'agente non sia organizzato con lavoro prevalentemente altrui: sono pertanto soggette al rito ordinario le controversie sui rapporti d'Agenzia, quando l'agente esplichi la propria opera in suoi locali appositamente attrezzati e valendosi della collaborazione, in posizione subordinata, di produttori, contabili ed esattori.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)