Sez. 2, Sentenza n. 4459 del 21/08/1985 (Rv. 441919 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE - ACCERTAMENTO GIUDIZIALE DELLA OGGETTIVA IDONEITÀ DELL'ELEMENTO COSTRUTTIVO A DETERMINARE INTERCAPEDINI DANNOSE O PERICOLOSE - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE - ACCERTAMENTO GIUDIZIALE DELLA OGGETTIVA IDONEITÀ DELL'ELEMENTO COSTRUTTIVO A DETERMINARE INTERCAPEDINI DANNOSE O PERICOLOSE - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Il principio secondo cui le distanze fra le costruzioni (o della costruzione rispetto al confine) debbono essere osservate anche se in concreto non esiste un effettivo danno o pericolo, in quanto la norma legale o regolamentare, prescrivendo determinate distanze, ha ritenuto che solo queste sono idonee a soddisfare le esigenze di igiene, salubrità, sicurezza, funzionalità e convivenza civile degli abitanti, non esclude il potere del giudice di stabilire la oggettiva idoneità dell'elemento costruttivo a determinare, per la sua struttura, entità ed ubicazione, intercapedini che siano fonte di danno o di pericolo, con la precisazione, peraltro, che un siffatto accertamento può essere compiuto al fine esclusivo di stabilire se un'opera presenti le caratteristiche e la natura di "costruzione" e giammai per decidere se un'opera qualificabile come "costruzione" sia soggetta oppure no all'osservanza delle distanze prescritte. (Conf 2110/84, mass n 434150).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)