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Sez. 2, Sentenza n. 2110 del 30/03/1984 (Rv. 434150 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE - ACCERTAMENTO DELLA CONCRETA DANNOSITÀ O PERICOLOSITÀ DELL'OPERA - POTERE DEL GIUDICE DEL MERITO - FUNZIONE.*
Stato
decisa il 1984-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434150-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE - ACCERTAMENTO DELLA CONCRETA DANNOSITÀ O PERICOLOSITÀ DELL'OPERA - POTERE DEL GIUDICE DEL MERITO - FUNZIONE.*

Il principio secondo cui le distanze nelle costruzioni debbono essere osservate anche se in concreto non esiste un effettivo danno o pericolo, in quanto la legge, imponendo l'osservanza di determinate distanze, ha ritenuto che solo queste valgono a soddisfare le esigenze di igiene, di salubrità e di sicurezza degli abitanti, non esclude il potere del giudice del merito di stabilire l'oggettiva idoneità dell'elemento costruttivo a determinare, per la sua struttura, entità e ubicazione, intercapedini che siano fonti di danno o di pericolo, in quanto l'accertamento della concreta dannosità o pericolosità dell'opera viene compiuta al fine esclusivo di stabilire se essa presenti le caratteristiche necessarie per poterla qualificare costruzione nel senso voluto dalla legge e non già per decidere se un'opera qualificabile come costruzione, sia soggetta o meno all'osservanza della distanza. (V 4773/77, mass n 388375; (V 3345/77, mass n 386882).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 907 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)