Sez. 1, Sentenza n. 5976 del 17/11/1979 (Rv. 402662 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - COMPENSO - DECRETO DI LIQUIDAZIONE - IMPUGNABILITA DA PARTE DEL FALLITO EX ART 111 COST.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - COMPENSO - DECRETO DI LIQUIDAZIONE - IMPUGNABILITA DA PARTE DEL FALLITO EX ART 111 COST.*
Il decreto, con il quale il tribunale liquida il compenso al curatore del fallimento, ai sensi dell'art 39 primo comma del RD 16 marzo 1942 n 267, ha carattere decisorio, in quanto determina il credito del curatore medesimo ed il corrispondente debito della massa, e, come tale, puo essere impugnato, anche dal fallito, con ricorso per Cassazione a norma dell'art 111 della Costituzione, al fine di dedurre le violazioni di legge in cui il tribunale stesso sia incorso, ivi compresa quella inerente alla totale Mancanza di una motivazione idonea ad evidenziare i criteri adottati in detta liquidazione. (V 4245/77, mass n 387870).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 39 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 39 CORTE COST., DM 27/11/1976
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)