Sez. 1, Sentenza n. 4245 del 06/10/1977 (Rv. 387870 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - ATTRIBUZIONI - AUSILIARI - COMPENSO - LIQUIDAZIONE - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - RECLAMI - TRIBUNALE FALLIMENTARE - PROVVEDIMENTI - DECISIONE DEI RECLAMI - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - ATTRIBUZIONI - AUSILIARI - COMPENSO - LIQUIDAZIONE - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - RECLAMI - TRIBUNALE FALLIMENTARE - PROVVEDIMENTI - DECISIONE DEI RECLAMI - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE.*
Il provvedimento con il quale il giudice delegato, nello espletamento dei poteri giurisdizionali, liquida il compenso spettante ad un professionista, per l'opera svolta in qualita di coadiutore o consulente del curatore del fallimento, e suscettibile di reclamo davanti al tribunale, a norma dell'art 26 della legge fallimentare. Ne consegue che il ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art 111 della Costituzione, non e proponibile avverso detto provvedimento, ma solo contro il decreto con cui il tribunale statuisce sul reclamo, quale pronuncia definitiva e decisoria in tema di diritti soggettivi. (V 912/76, mass n 379566; (V 783/74, mass nn 368650 e 368651).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 25, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 25, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 32, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 32, Legge Falliment. art. 39 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)