Sez. U, Sentenza n. 5134 del 09/06/1997 (Rv. 505036 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA) | Controversie relative - Riparto della giurisdizione - Fattispecie in tema di ritardato pagamento di corrispettivi da parte della U.S.L. .
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA)
Nel sistema dell'assistenza sanitaria di cui alla legge 23 dicembre 1978 n. 33, le convenzioni fra le unità sanitarie locali e le case di cura o le minori strutture private (ambulatori, centri di diagnostica strumentale, laboratori, gabinetti specialistici) stipulate ai sensi dell'art. 44 hanno natura di contratti di diritto pubblico che danno vita a rapporti qualificabili come concessioni amministrative. Pertanto, le relative controversie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del T.A.R. (in primo grado) ai sensi del primo comma dell'art. 5 della stessa legge 6 dicembre 1971 n. 1034, ad eccezione di quelle relative al mero pagamento di indennità, canoni od altri corrispettivi, le quali, non implicando indagini circa l'esistenza del potere della P.A. concedente riguardo allo espletamento dell'attività di servizio pubblico concessa, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario ai sensi del secondo comma dello stesso art. 5, sempre che non comportino necessariamente un'indagine sul contenuto del rapporto e sugli atti posti in essere dall'ente concedente nel corso del suo svolgimento (nella specie, in base all'enunciato principio, le sezioni unite della S.C. hanno dichiarato la competenza giurisdizionale del giudice ordinario a conoscere della controversia relativa al mancato pagamento dei corrispettivi che la U.S.L. ritardava assumendo che i tagli alle spese sanitarie o il ripiano delle situazioni debitorie dovevano concernere anche le convenzioni con le strutture private).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 44
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)