Sez. U, Sentenza n. 28501 del 23/12/2005 (Rv. 585824 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA) | Controversie relative - Riparto della giurisdizione - Fattispecie in tema di pagamento di corrispettivi per prestazioni rese agli assistiti del S.S.N.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA)
Nel vigore della disciplina contenuta nell'art. 5 della legge n. 1034 del 1971 (nel testo anteriore alle aggiunte introdotte dall'art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998) appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia che - senza porre in discussione l'esistenza e la validità di atti amministrativi e senza involgere la risoluzione di questioni attinenti all'esistenza, alla durata e alla disciplina delle posizioni delle parti nell'ambito tra il privato e la p.a. - abbia ad oggetto esclusivamente pretese patrimoniali nei confronti della p.a., volte al pagamento di corrispettivi ed indennizzi relativi ad un servizio affidato al privato. In particolare, nel sistema dell'assistenza sanitaria di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, le convenzioni fra le unità sanitarie locali e le case di cura o le minori strutture private (ambulatori, centri di diagnostica strumentale, laboratori, gabinetti specialistici) stipulate ai sensi dell'art. 44 hanno natura di contratti di diritto pubblico che danno vita a rapporti qualificabili come concessioni amministrative; pertanto, le relative controversie sono devolute (in primo grado) alla giurisdizione esclusiva del T.A.R., ai sensi del primo comma dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, ad eccezione di quelle relative al mero pagamento di indennità, canoni o altri corrispettivi, le quali, non implicando indagini circa l'esistenza del potere della P.A. concedente riguardo all'espletamento dell'attività di servizio pubblico concessa, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario ai sensi del secondo comma dello stesso art. 5; nè tali principi sono mutati per effetto della nuova disciplina di cui al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, che non ha modificato la natura del rapporto esistente tra la struttura privata e l'ente pubblico preposto all'attività sanitaria.
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 44, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)