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Sez. L, Sentenza n. 4220 del 17/07/1979 (Rv. 400738 - 01)

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITA - ATTI DI PREVIDENZA DEL PREPONENTE - OMESSA ISCRIZIONE DELL'AGENTE ALL'ENASARCO - RESPONSABILITA - NATURA CONTRATTUALE.*
Stato
decisa il 1979-07-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400738-01

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITA - ATTI DI PREVIDENZA DEL PREPONENTE - OMESSA ISCRIZIONE DELL'AGENTE ALL'ENASARCO - RESPONSABILITA - NATURA CONTRATTUALE.*

Quando nel contratto di Agenzia il concedente non iscrive il proprio agente all'ENASARCO, incorre in responsabilita di natura contrattuale, in quanto tale responsabilita deriva dall'inadempimento di un Obbligo inerente al rapporto esistente tra le parti e non dalla violazione del generico dovere del neminem laedere.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)